Art. 1.

      1. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sono altresì esenti dal pagamento del canone coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, purché siano titolari del solo reddito di pensione sociale. L'esenzione non si applica a coloro che appartengono a un nucleo familiare del quale fanno parte soggetti titolari di redditi diversi da quello di pensione sociale».